La Giunta regionale ha approvato una delibera in cui si stabiliscono criteri e modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti derivanti dal recupero coattivo della tassa automobilistica regionale, tenendo conto dellâentità del debito e dellâISEE (o reddito imponibile per le persone giuridiche).
Si tratta di un provvedimento che riguarda gli oltre 3.000 contribuenti che ogni anno chiedono la possibilità di rateizzare il proprio debito nei confronti dellâerario regionale, subordinata ad una âdichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà â.
Possono accedere al beneficio le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitali, le cooperative e gli enti locali. Il numero massimo di rate mensili dipende dallâimporto del debito e, contestualmente alla prima rata, il contribuente dovrà versare il compenso spettante allâincaricato della riscossione oltre agli interessi maturati.
Le persone fisiche con indicatore ISEE fino a 10.000 euro possono ottenere un importo minimo della rata mensile pari a 100 euro; qualora lâISEE sia compreso tra i 10.001 e i 15.000 euro, lâimporto minimo sale fino a 200 euro.
Le imprese con reddito imponibile fino a 10.000 euro possono ottenere un importo minimo della rata mensile pari a 200 euro; qualora lâISEE sia compreso tra i 10.001 e i 20.000 euro, lâimporto minimo sale fino a 300 euro; tra i 20.001 e i 35.000 euro, aumenta sino a 350 euro.
Per gli enti locali, la rateizzazione è ammessa solo per importi superiori a 1.000 euro e deve prevedere lâestinzione del debito entro il terzo anno successivo a quello di concessione della dilazione.
La decadenza dal beneficio si verifica in caso di omesso pagamento della prima rata entro il termine previsto o qualora non vengano pagate due rate, anche non consecutive. Queste eventualità determinano la cessazione della rateizzazione e il riavvio delle attività di recupero coattivo; inoltre non può essere concessa una nuova dilazione prima di nove mesi dalla data di decadenza.
La rateizzazione non è concessa per importi inferiori a 100 euro, a chi abbia un indicatore ISEE o un reddito imponibile superiore agli importi massimi indicati, a chi ha già usufruito del beneficio per più di tre volte nel corso di ciascun esercizio, a chi ha contenziosi tributari con lâamministrazione regionale e a chi abbia in atto procedure coattive di recupero crediti con termine di pagamento già scaduto.
Il provvedimento si applica alle istanze pervenute a decorrere da oggi.