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Lotti demaniali alla marina: il Comune perde il ricorso al Tar

Ente condannato anche al pagamento delle spese

redazione
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Il Comune di San Salvo ha perso il ricorso al Tar contro l'aggiudicazione dei lotti demaniali 1, 2, 3, 4 a San Salvo Marina. La vicenda ha inizio nel luglio 2014, quando l'Agenzia del Demanio pubblicò una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione di tali lotti.
Il bando fu inviato dall'agenzia a tutti gli enti interessati, tra i quali il Comune di San Salvo che non presentò nessuna offerta. La gara si concluse, quindi, con l'assegnazione alla società Oceania s.r.l. (contratto stipulato il 30 settembre 2014). 

Dopo l'assegnazione, il Comune «dichiarando di essere titolare di alcune concessioni demaniali marittime adiacenti ai predetti lotti - così il dispositivo della sentenza - al fine di non vedere compromesso lo sviluppo urbanistico già programmato su quella specifica zona di litorale, con nota del 18 agosto 2014 ha chiesto all’Agenzia del Demanio di voler annullare in autotutela l’avviso pubblico e di procedere ad assegnare al Comune a trattativa privata i lotti n. 1, 2 e 3 sui quali aveva intenzione di realizzare dei parcheggi pubblici».

«L’Agenzia del Demanio con nota del 3 settembre 2014 ha respinto tale istanza evidenziando da un lato la mancata proposizione di specifica richiesta di assegnazione da parte del Comune dei lotti in questione e dall’altro l’insussistenza di ragioni di interesse pubblico tali da determinare un diverso apprezzamento della situazione, ritenendo “troppo generiche e non documentate” le ragioni espresse dal Comune in ordine all’interesse pubblico allo sviluppo turistico della Marina di San Salvo».

«A seguito di tale provvedimento di diniego di autotutela il Comune, con nota del 12 settembre 2014 ha presentato istanza di assegnazione dei lotti 1, 2 e 3 ed ha ribadito le ragioni di interesse pubblico sottese alla istanza di revoca in autotutela dell’avviso pubblico, evidenziando di aver intenzione di alienare a terzi la particella n. 18 di sua proprietà per la costruzione di un centro turistico».

Dopo il respingimento di questa seconda istanza da parte dell'Agenzia del demanio, il Comune ha impugnato gli atti ricorrendo al Tar. In giudizio si costituirono la stessa Agenzia e la Oceania s.r.l. (rappresentata dal legale Giuseppe Gileno) sostenendo, quindi, di aver diritto a una trattativa privata per l'assegnazione.

«Con il ricorso in esame - si legge nelle motivazioni - il Comune di San Salvo, nell’insorgere avverso gli atti sopra indicati, nella sostanza rivendica il suo diritto ad ottenere l’assegnazione a trattativa privata dei lotti in questione e ciò in quanto ricorrevano, a suo dire, tutti i presupposti di cui all’art. 2, comma 3, lett. c), del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296. Sostiene, in estrema sintesi, con il gravame che i lotti da assegnare in concessione erano adiacenti ad un lotto di sua proprietà (particella n. 18 del foglio 1), che il Comune con deliberazione consiliare 6 maggio 2014, n. 10, aveva deciso di alienare a terzi per consentire la costruzione di un centro turistico, e che tali lotti costituirebbero aree pertinenziali a tale complesso, da destinare a parcheggio pubblico. Per cui, in definitiva, l’Agenzia del Demanio da un lato non avrebbe potuto indire l’avviso pubblico dell’8 luglio 2014 per la concessione/locazione dei lotti nn. 1, 2 e 3 e dall’altro lato, una volta acquisita la richiesta del Comune di assegnazione dei lotti in questione, avrebbe dovuto in via di autotutela annullare gli atti di gara. Ritiene il Collegio che tale pretesa avanzata con il ricorso non sia fondata dato che la norma sopra indicata non è di certo applicabile al caso di specie».

Il Tar, inoltre, ha condannato il Comune di San Salvo al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.

SCARICA LA SENTENZA INTEGRALE

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