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Respinto il reclamo della US San Salvo, resta il punto di penalizzazione

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RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. S.SALVO AVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 1.500,00; UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA; N. 1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE) IN RELAZIONE ALLA GARA U.S. S. SALVO / MONTORIO 88 DISPUTATA IL 01/02/2009 PER IL CAMPIONATO ECCELLENZA (C.U. N. 42 DEL 05.02.2009) Con reclamo ritualmente proposto, la U.S. S.SALVO ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S per aver i sostenitori della stessa società lanciato in campo dei fumogeni causando la sospensione della gara; rivolto cori razzisti e volgari nei confronti di un calciatore di colore; colpito gli assistenti arbitrali con sputi, lanci d’acqua e di pietre, bottigliette e carta igienica; sanzione aggravata dalle ripetute recidive, chiedendo l’annullamento della sanzione della penalizzazione di un punto e quella della disputa della gara a porte chiuse nonché la riduzione della sanzione pecuniaria. Ha dedotto l’appellante la insussistenza dei fatti contestati in quanto non si erano verificati cori razzisti né l’assistente arbitrale era stato colpito dagli oggetti descritti. Ha, pertanto, concluso per l’applicazioni di sanzioni comminate alla reale gravità dei fatti accaduti. La stessa società appellante, pur avendo chiesto di essere ascoltata, non è comparsa dinanzi alla Commissione malgrado la regolarità della notifica della convocazione. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e come tale va respinto. Non senza ricordare che i referti rimessi dal direttore di gara e dai suoi assistenti costituiscono fonte di prova privilegiata e che, pertanto, gli stessi devono prevalere rispetto alla versione dei fatti fornita dalla società reclamante, va rilevato che la gravità dei comportamenti e soprattutto il continuo ripetersi degli stessi (più volte sanzionati dal giudice di primo grado con vari comunicati ufficiali nel corso della presente stagione agonistica) impongono alla Commissione di confermare le decisioni del primo giudice anche alla luce di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del C.G.S. norma prevista dall’ordinamento federale per sanzionare comportamenti discriminatori, fermo restando il principio della responsabilità oggettiva della stessa società per i fatti posti in essere dai propri sostenitori. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa di reclamo.
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