Lâattività di sanificazione degli impianti di climatizzazione spetta solo «alle imprese abilitate nellâambito della manutenzione ordinaria dellâimpianto o al responsabile dellâimpianto, qualora previsto nel libretto di uso e manutenzione dellâimpianto stesso». Lo chiarisce il Dipartimento Governo del territorio e politiche ambientali della Regione Abruzzo, in relazione a un quesito specifico posto da CNA Installazione e Impianti Abruzzo presieduta da Cesare Altieri. La richiesta era stata formulata nei giorni scorsi alla luce dei possibili rischi interpretativi collegati al testo dellâOrdinanza numero 42 del 20 aprile scorso del presidente della Regione, Marco Marsilio, su âNuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dellâemergenza epidemiologica da COVID-2019â contenente le disposizioni sulla sanificazione degli impianti aeraulici (ovvero lâinsieme delle apparecchiature e dei dispositivi dedicati, ndr) per la climatizzazione degli ambienti. Rischi interpretativi che avrebbero portato a rischi per la salute dei cittadini, con interventi affidati a mani improvvisate.
«Laddove il termine âsanificazioneâ si riferisce alle semplici operazioni di lavaggio di griglie, bocchette e filtri dellâaria, ed in particolare nellâespressione âsanificazione di griglie, bocchette e filtri dellâaria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzioneâ, il termine sanificazione va inteso nel senso di disinfezione ed igienizzazione profonda di tali componenti, operazione che può essere svolta sia dalle imprese abilitate nellâambito della manutenzione ordinaria dellâimpianto, sia dal responsabile dellâimpianto, qualora previsto nel libretto di uso e manutenzione dellâimpianto stesso».