Dal Prefetto Greco un secco 'stop' agli autovelox imboscati sulla Trignina. Il testo della disposizione

a cura di Francesco Bottone
01/05/2009
Attualità
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DI SEGUITO il testo della disposizione del Prefetto Greco in merito all'utilizzo delle apparecchiature autovelox. "Pervengono a questa Prefettura - U.T.G. numerosi esposti di singoli cittadini, associazioni di consumatori e relazioni di altri Corpi di Polizia che segnalano la persistente violazione delle norme che disciplinano l'impiego dei misuratori di velocità da parte di alcuni operatori di Polizia Locale di questa provincia. In particolare, è stato indicato l'artato occultamento dell'apparecchio "Autovelox" (documentato fotograficamente), l'assenza del pubblico ufficiale ove previsto nonché, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 3.8.2007, n. 117, la carenza di segnaletica di avviso all'utenza e la presenza di autovetture non munite dei segnali distintivi. Inoltre, sono stati sollevati dubbi interpretativi circa i casi nei quali è possibile effettuare le rilevazioni mediante autovelox senza procedere alla contestazione immediata della violazione, soprattutto con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 201, comma 1-bis, lett. e) del D.Lgs. n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito in Legge 1° agosto 2003, n. 214. Tutto ciò premesso, si espone quanto segue. L'art. 3, comma 1 del D.L. 3 agosto 2007, n. 117 convertito in Legge 2 ottobre 2007, n. 160 ha introdotto il comma 6-bis all'art. 142 del codice della strada, prevedendo che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili. Il D.M. 15 agosto 2007 detta le disposizioni attuative di tale norma. In particolare, l'art. 1 specifica, al primo comma, le modalità attraverso cui può avvenire la segnalazione. I commi successivi al primo chiariscono la tipologia, le dimensioni ed il contenuto dei segnali di avviso i quali devono essere, in ogni caso, conformi a quanto prescritto dall'art. 78 del DPR n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione del codice della strada). Si ribadisce, pertanto, l'obbligo della preventiva segnalazione per tutte le postazioni di rilevamento della velocità, con l'unica eccezione dei dispositivi installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento". I segnali stradali ed i dispositivi di segnalazione devono essere installati ad una distanza in nessun caso superiore ai 4 chilometri dal luogo nel quale viene effettuato il rilevamento della velocità. Se nel tratto che precede la postazione di controllo vi sono intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche, il segnale va ripetuto. La distanza minima tra la segnalazione ed il luogo di effettivo rilevamento deve essere adeguata, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento in relazione alla velocità locale predominante. La circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20.08.2007 ha chiarito che la distanza "adeguata" possa essere quella minima prevista, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3 del DPR n. 495/1992 per la collocazione dei segnali di prescrizione. Per quanto concerne la contestazione della violazione, va preliminarmente ricordato che l'art. 200 del codice della strada privilegia la contestazione immediata delle violazioni, sia per consentire al trasgressore le più ampie possibilità di difesa, sia per attuare la funzione eminentemente preventiva alla base degli strumenti di rilevamento della velocità. In tal modo è possibile rafforzare il rapporto cittadino-istituzione, che deve essere sempre improntato ad uno spirito di fattiva collaborazione, trasparenza e fiducia evitando, invece, quei comportamenti che possano generare sospetti e perplessità sul corretto operato della Pubblica Amministrazione. Tra i casi nei quali è possibile non procedere alla contestazione immediata delle violazioni rientra la fattispecie prevista dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e) del codice della strada: "accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari". Tale fattispecie, è bene precisare, non rientra nella previsione di cui all'articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in Legge 1° agosto 2002, n. 168 di cui si occupa, invece, la lett. f) del medesimo art. 201, comma 1-bis. Qualora si intenda procedere ai rilevamenti della velocità ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), senza effettuare la contestazione immediata, è necessario il rigoroso rispetto dei presupposti previsti dalla legge al riguardo. In particolare, gli apparecchi di rilevazione devono essere direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità. Pertanto, è necessario che le postazioni siano sempre presidiate da personale delle Forze di Polizia il quale deve risultare, in ogni momento, chiaramente visibile. Inoltre, non va dimenticato che la fattispecie in esame fa riferimento ad una particolare tipologia di apparecchi di rilevamento (c.d. autovelox), i quali non consentono la determinazione dell'illecito in tempo utile ad effettuare il fermo del veicolo. Con riferimento alla contestazione differita è opportuno aver presente che in questo caso, non percependo il cittadino alcuna finalità preventiva, è fondamentale l'adozione di corrette e trasparenti modalità operative, improntate al rispetto della normativa vigente, soprattutto con riguardo alla compilazione del verbale in momento successivo rispetto all'accertamento. Ciò anche al fine di evitare ricadute negative di immagine su tutte le Forze di Polizia, le quali hanno precipuamente il compito di svolgere attività di sicurezza stradale e garanzia di incolumità degli utenti della strada e solo secondariamente una funzione repressiva con introito di proventi. Si confida, pertanto, in un incisivo intervento delle SS.LL. per evitare il ripetersi di situazioni che possano danneggiare l'immagine dei Comandi di Polizia Locale e, conseguentemente, delle Amministrazioni comunali. Il Prefetto F.to (Greco)

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