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Tra interpretazioni soggettive e termini troppo brevi oggi scade l'Imu agricola'

Caos e instabilità tra gli agricoltori

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Scade oggi il pagamento della tanto discussa Imu sui terreni agricoli (leggi) stabilita con il D.M. 66/2014. Molte sono le incertezze relative al pagamento di questo nuovo balzello, alcune delle quali sono state chiarite con alcune risoluzioni e circolari.
Ad oggi in quei comuni ove nessuna aliquota è stata stabilita nel 2014, in quanto esenti, viene applicata quella dello 0,76%. Tuttavia, tutti i comuni, per il 2015, potranno deliberarne, per favorire gli agricoltori, una diversa, che non potrà essere inferiore allo 0,46% o superiore allo 1,06%.

Altro punto che sta creando numerose difficoltà è il tipo di cultura a cui il terreno è adibito che fa variare il reddito domenicale sul quale si calcola l’Imu. Le discrepanze tra quelle risultanti al catasto e quelle reali, stanno creando in queste ore, numerose file agli sportelli.

Al riguardo è bene ricordare, che è possibile fare questo aggiornamento fino al 31 dicembre 2015, in quanto fino a tale data sarà valida la cultura risultante al 1 gennaio 2014, secondo il Dlgs del 30 dicembre 1992 n. 504 art.5 comma 7. La legge fa fede a quanto dichiarato dal catasto, nessun’altra documentazione sarà ritenuta valida.

Sono comunque esenti da Imu tutti i «terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile», a prescindere dalla loro altitudine e dal fatto di essere o meno posseduti da coltivatori diretti o da IAP iscritti nella previdenza agricola, secondo quanto specificato dalla risoluzione 2/2015 dell’Agenzia delle Entrate.

Coloro che non riusciranno a pagare entro oggi potranno avvalersi del cosiddetto ravvedimento sprint che prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Dopo il 30° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione è prevista una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale sarà pari allo 0,5 annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014).

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