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Modifiche al Reddito d’inclusione, un nuovo modello per richiederlo

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Il REI – reddito di inclusione sociale è il nuovo sussidio economico di contrasto alla povertà ed approvato con decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017.

Caratteristiche – Il Rei viene riconosciuto ai nuclei familiari che hanno un ISEE non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. Il reddito di inclusione è compatibile con un’attività lavorativa (fermi restando i requisiti economici), ma non con la percezione della Naspi o di altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria.

A chi è rivolto –  Possono richiedere il REI i cittadini comunitari o extracomunitari con permesso di lungo soggiorno, ma bisogna anche avere residenza in via continuativa in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

Come funziona – Il reddito di inclusione sociale è composto da due parti: un assegno mensile e un progetto personalizzato di reinserimento sociale e lavorativo.

L’assegno mensile dipende dalla dimensione del nucleo familiare, e dalla distanza del reddito familiare da una soglia di accesso. I livelli mensili massimi del beneficio economico sono i seguenti:

La seconda componente del Rei è il progetto personalizzato per l’integrazione sociale e lavorativa e non riguarderà solo la situazione lavorativa in senso stretto, ma potrà riguardare anche la ricerca di una casa, la somministrazione di cure mediche e l’educazione dei figli.

  • 1 persona: 187,50 euro
  • 2 persone: 294,38 euro
  • 3 persone: 382,50 euro
  • 4 persone: 461,25 euro
  • 5 e più persone: 485,40 euro

L’assegno verrà erogato per 18 mesi. E’ rinnovabile per non più di 12 mesi, ma tra la conclusione e l’inizio del Rei successivo dovranno passare almeno 6 mesi.

Il contributo sarà erogato mensilmente su una Carta di pagamento elettronica (Carta Rei), e potrà essere usata, per metà dell’importo, anche per fare prelievi di contanti.

Come richiederlo – La domanda va inoltrata ai COMUNI o altri punti di accesso identificati dai comuni stessi. I comuni invieranno le informazioni all’Inps entro 15 giorni. L’Istituto una volta controllati i requisiti potrà riconoscere il diritto che diventerà effettivo solo dopo la sottoscrizione da parte della famiglia interessata ed entro 20 giorni dalla consegna.

Cosa cambia – Il REI si allarga ad una più vasta platea di beneficiari, grazie alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017),  all’art. 1, co. 190, 191 e 192.

Per la presentazione della nuova domanda non sono più richiesti i requisiti familiari  (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne), ma solamente i requisiti economici. Pertanto, per le domande presentate dal 1 giugno si dovrà valutare solamente che il nucleo familiare beneficiario sia in possesso congiuntamente di un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ai 6 mila euro e un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro, oltre ad un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ai 20 mila euro e un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Da sapere – L’INPS, dunque, rende noto che le domande presentate dal 1 giugno 2018 saranno istruite senza la verifica dei requisiti familiari e che le domande presentate dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2018, rifiutate per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno rivalutate in base alle successive modifiche. Inoltre, con la circolare n.27 del 2018, si rende noto che la Legge di stabilità 2018 ha previsto ulteriori novità sia in termini di durata e decorrenza che in termini di beneficio economico: l’importo del REI è incrementato del 10% rispetto alla originaria previsione.

Resta invariato l’iter procedimentale di presentazione della domanda presso il proprio Comune di residenza e/o eventuali altri punti di accesso indicati dai Comuni, dove vengono offerti servizi di assistenza alla compilazione della domanda, servizi di informazioni, di consulenza e di orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali

(Fonte: URP Regione Abruzzo)

Intanto è stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del ministero del lavoro che approva il riparto del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale tra gli ambiti territoriali regionali. Le risorse disponibili nel 2018 ammontano a 297 milioni di euro, di cui 272 milioni per l’attuazione del Reddito di Inclusione (REI).

Nel limite di tali risorse, il Piano individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Le risorse destinate al finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato ammontano a 272 milioni per il 2018, 322 milioni per il 2019 e 445 milioni per il 2020.

Inoltre, il provvedimento riserva 20 milioni di euro ciascuno anno del triennio a interventi e servizi in favore delle persone in povertà estrema e senza dimora e ulteriori 5 milioni di euro annui per finanziare interventi innovativi indirizzati ai neo maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Le risorse saranno erogate nelle prossime settimane a seguito della valutazione dei Piani regionali per la lotta alla povertà che, in coerenza con il Piano nazionale, individuano i fabbisogni specifici di ciascun territorio.

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