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Autovelox, se non sono segnalati la multa è nulla. La sentenza della Cassazione

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SAN GIOVANNI LIPIONI - Autovelox imboscati sulla fondovalle Trigno: a mettere un po' di ordine nell'intricata materia giunge, dopo il pronunciamento del Prefetto Greco, la sentenza numero 7419, del 26 marzo scorso, della Corte di Cassazione. I giudici della suprema Corte hanno stabilito che la mancata segnalazione della presenza delle apparecchiature per il controllo elettronico della velocità comporta la nullità dell'eventuale sanzione. La sentenza chiarisce, una volta per tutte, che un requisito imprescindibile, in questa materia, è quello della informazione agli utenti della strada della presenza degli autovelox o di altre apparecchiature per il rilevamento a distanza di infrazioni. "L'obbligo di informazione, - si legge testualmente - ad avviso di questa Corte è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche". Passaggio cruciale della sentenza, dunque, con il quale si stabilisce, o meglio si ribadisce, che il fine ultimo dei controlli è la prevenzione, non certo la repressione. E la prevenzione è possibile esclusivamente se gli automobilisti sono informati della presenza degli autovelox sulle strade. Altrimenti siamo nel campo delle imboscate, degli agguati, finalizzati esclusivamente a fare cassa, non a prevenire comportamenti pericolosi alla guida. Un concetto abbastanza intuibile, che tuttavia la Corte ha voluto fissare e rimarcare in una sentenza. "Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, - continuano i giudici - la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione". Tradotto: se la presenza degli autovelox non è segnalata per mezzo dei dispositivi previsti, le contravvenzioni elevate sono da considerarsi nulle. Chiarissimo, oltre qualsiasi dubbio interpretativo. Domanda rivolta ai sindaci di zona, quegli amministratori locali che dispongono i servizi di controllo sulla fondovalle Trigno: la presenza degli autovelox è segnalata opportunamente? Ci sono le tabelle segnaletiche e i dispositivi luminosi previsti prima di ogni macchinetta? Inoltre, se la sola mancata informazione circa la presenza di un autovelox comporta la nullità della sanzione, cosa succede nel caso in cui la macchinetta stessa è occultata, poco visibile, per non dire completamente imboscata come spessoo accade sulla fondovalle Trigno? Verbali nulli, anche e soprattutto in questo caso, perch‚ viene totalmente a mancare quella 'norma di garanzia' richiamata dalla Corte. Un'altra domanda alla quale dovrebbero rispondere i sindaci di zona è questa: perché non si provvede alla contestazione immediata delle contravvenzioni, cioè fermando le autovetture sul posto, nonostante una precisa disposizione in tal senso de Prefetto di Chieti? In attesa di tali risposte... l'indagine della Procura di Vasto pare sia giunta quasi al termine.
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