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Autovelox e contestazione differita, per la Cassazione si può

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AUTOVELOX e contestazione differita delle sanzioni, dalla Corte di Cassazione arriva l'ok. Aumenta il caos, in materia di controlli elettronici della velocità, per diversi provvedimenti e sentenze che sembrano essere palesemente in contraddizione. L'ultima, in ordine di tempo, arriva dalla Corte di Cassazione, e ribalta una decisione del Giudice di pace di Orsogna. Il giudice aveva annullato una contravvenzione rilevata con l'apparecchiatura 'velomatic 512' (come quelle in uso sulla fondovalle Trigno, ndr), ritenendo illegittima la contestazione differita dell'infrazione su strada non inclusa fra quelle individuate dal Prefetto Greco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 168 del 2002. L'interpretazione recentemente si era fatta strada in diverse Prefetture e uffici del Giudice di pace, sollecitando i ricorsi degli automobilisti contro i verbali per il superamento dei limiti di velocità accertati e non contestati immediatamente dagli agenti della polizia locale. La Suprema Corte invece, con l'ultima decisione, rigetta l'interpretazione del Giudice di pace dando ragione, nella sostanza, alla polizia municipale. La Corte, infatti, con sentenza n. 10156 del 30 aprile 2009, ha accolto un ricorso della Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Marrucina, comandata dal capitano Lorenzo Di Pompo, contro la sentenza del Giudice di pace di Orsogna. I giudici hanno sottolineato che "la violazione era stata rilevata con il dispositivo di controllo elettronico tipo 'velomatic 512' gestito direttamente dai verbalizzanti che erano presenti al momento in cui l'infrazione era stata commessa" (proprio come avviene sulla Trignina, ndr) e che "pertanto non era richiesta l'autorizzazione prefettizia alla quale ha fatto riferimento il Giudice di pace". In sostanza, la contestazione può essere successiva, differita, come si dice, anche se il tratto di strada non è ricompreso tra quelli individuati da un'ordinanza del Prefetto. Il verbale di accertamento di un'infrazione rilevata mediante autovelox è dunque valido se l'apparecchiatura in uso consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo ed è gestita direttamente dagli agenti verbalizzanti. E' quanto stabilito dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione, che ha ritenuto applicabile l'art. 201 comma 1 bis lett. e) del Codice della strada, la norma che fa riferimento all'impiego di apparecchi "direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo". E così la confusione aumenta.
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