Le sigarette possono essere comprate solo se maggiorenni, ma vale lo stesso per i liquidi da svapo?
Com’è noto, se non si è ancora raggiunta la maggiore età non è possibile acquistare le sigarette. Viene da domandarsi, però, se tale divieto riguardi anche i nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e i liquidi di ricarica.
La vendita di prodotti a base di tabacco a minorenni prevede delle sanzioni importanti, tanto che gli esercenti che si ritrovano a violare tale divieto non solo devono fare i conti con una multa pesante, ma possono anche vedersi chiudere l’attività . Il divieto è stato introdotto con la legge Balduzzi del 2013: da allora i tabaccai sono tenuti a chiedere un documento di identità agli acquirenti, ovviamente a meno che non sia evidente la maggiore età .
Ma vale lo stesso per i prodotti da svapo?
Il divieto di vendita ai minori per i prodotti a base di tabacco
La sanzione amministrativa pecuniaria che si applica a chi somministra o vende i prodotti del tabacco a chi non ha ancora compiuto 18 anni va da un minimo di 500 euro a un massimo di 3mila euro; a ciò si aggiunge la sospensione della licenza di esercizio per 15 giorni. Qualora l’illecito venga compiuto in più di una circostanza, la multa è compresa tra i 1.000 e gli 8.000 euro, e in più la licenza all’esercizio dell’attività viene revocata. Tutto ciò vale tanto per le sigarette, i sigari e i tabacchi sfusi tradizionali quanto per gli stick da utilizzare sui dispositivi a tabacco riscaldato come IQOS, GLO ecc.
I distributori automatici di sigarette, proprio per garantire l’effettività del divieto di vendita ai minori dei tabacchi, devono essere muniti di un sistema per il rilevamento dell’età , che si basa sull’uso della tessera sanitaria: in pratica i prodotti possono essere erogati unicamente nel caso in cui il codice fiscale permetta di capire che chi compra è maggiorenne.
Come funziona la vendita dei liquidi da svapo ai minori
Secondo l‘articolo 24, co. 3. D.Lgs. n. 6/2016, le sanzioni relative alla violazione del divieto di vendita di sigarette a chi non ha ancora compiuto 18 anni riguardano, oltre che i prodotti del tabacco tradizionali, anche le ricariche contenenti liquidi per sigaretta elettronica con nicotina e le sigarette elettroniche stesse, a prescindere dalla loro gradazione percentuale. Ciò farebbe pensare che allora sia lecita la vendita di liquidi senza nicotina, ma il discorso non è così semplice.
Un approfondimento normativo
È l’articolo 2 del decreto legislativo in questione che definisce i prodotti del tabacco di nuova generazione, e di conseguenza esclude i tabacchi tradizionali come i sigari, le sigarette e il tabacco, sia da fiuto che da arrotolare. Non possono essere inseriti nel novero di tali prodotti neppure le sigarette elettroniche, vale a dire i dispositivi che per funzionare hanno bisogno del liquido di ricarica. In poche parole, i prodotti di nuova generazione in questo momento corrispondono ai tabacchi senza combustione e ai liquidi con nicotina, ma non comprendono i liquidi senza nicotina.
Ma - come riportato su laleggepertutti.it - "La prassi amministrativa dell’Agenzia Dogane e Monopoli richiede agli esercenti – quindi ai tabaccai, ed anche alle farmacie e parafarmacie – di inserire, nell’istanza di autorizzazione alla vendita al pubblico di questi prodotti, una dichiarazione d’impegno a «osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità , tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta»".
Allora qual è la realtà dei fatti?
Come interpretare la legge
Anche la norma che riguarda il rilevamento dell’età anagrafica in relazione ai distributori automatici parla unicamente della vendita di prodotti del tabacco, e-cig o contenitori di liquido in cui ci sia della nicotina. Quindi, la vendita al distributore automatico è teoricamente libera per quanto riguarda i liquidi senza nicotina, ma invece cambia per quanto riguarda la vendita diretta, poiché l’interpretazione data dall’Agenzia Dogane e Monopoli alla complessa normativa di cui abbiamo parlato prima risulta ben chiara. I tabaccai che vendono liquidi con o senza nicotina ai minorenni rischiano una sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro per "inosservanza di prescrizioni e regolamenti", a cui si somma la sospensione della licenza e dell'attività per 15 giorni, con il rischio di revoca totale della licenza in casi di recidiva.