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I minorenni possono acquistare i liquidi per sigaretta elettronica?

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Le sigarette possono essere comprate solo se maggiorenni, ma vale lo stesso per i liquidi da svapo?

Com’è noto, se non si è ancora raggiunta la maggiore età non è possibile acquistare le sigarette. Viene da domandarsi, però, se tale divieto riguardi anche i nuovi prodotti come le sigarette elettroniche e i liquidi di ricarica.

La vendita di prodotti a base di tabacco a minorenni prevede delle sanzioni importanti, tanto che gli esercenti che si ritrovano a violare tale divieto non solo devono fare i conti con una multa pesante, ma possono anche vedersi chiudere l’attività. Il divieto è stato introdotto con la legge Balduzzi del 2013: da allora i tabaccai sono tenuti a chiedere un documento di identità agli acquirenti, ovviamente a meno che non sia evidente la maggiore età.

Ma vale lo stesso per i prodotti da svapo?

Il divieto di vendita ai minori per i prodotti a base di tabacco

La sanzione amministrativa pecuniaria che si applica a chi somministra o vende i prodotti del tabacco a chi non ha ancora compiuto 18 anni va da un minimo di 500 euro a un massimo di 3mila euro; a ciò si aggiunge la sospensione della licenza di esercizio per 15 giorni. Qualora l’illecito venga compiuto in più di una circostanza, la multa è compresa tra i 1.000 e gli 8.000 euro, e in più la licenza all’esercizio dell’attività viene revocata. Tutto ciò vale tanto per le sigarette, i sigari e i tabacchi sfusi tradizionali quanto per gli stick da utilizzare sui dispositivi a tabacco riscaldato come IQOS, GLO ecc.

I distributori automatici di sigarette, proprio per garantire l’effettività del divieto di vendita ai minori dei tabacchi, devono essere muniti di un sistema per il rilevamento dell’età, che si basa sull’uso della tessera sanitaria: in pratica i prodotti possono essere erogati unicamente nel caso in cui il codice fiscale permetta di capire che chi compra è maggiorenne.

Come funziona la vendita dei liquidi da svapo ai minori

Secondo l‘articolo 24, co. 3. D.Lgs. n. 6/2016, le sanzioni relative alla violazione del divieto di vendita di sigarette a chi non ha ancora compiuto 18 anni riguardano, oltre che i prodotti del tabacco tradizionali, anche le ricariche contenenti liquidi per sigaretta elettronica con nicotina e le sigarette elettroniche stesse, a prescindere dalla loro gradazione percentuale. Ciò farebbe pensare che allora sia lecita la vendita di liquidi senza nicotina, ma il discorso non è così semplice.

Un approfondimento normativo

È l’articolo 2 del decreto legislativo in questione che definisce i prodotti del tabacco di nuova generazione, e di conseguenza esclude i tabacchi tradizionali come i sigari, le sigarette e il tabacco, sia da fiuto che da arrotolare. Non possono essere inseriti nel novero di tali prodotti neppure le sigarette elettroniche, vale a dire i dispositivi che per funzionare hanno bisogno del liquido di ricarica. In poche parole, i prodotti di nuova generazione in questo momento corrispondono ai tabacchi senza combustione e ai liquidi con nicotina, ma non comprendono i liquidi senza nicotina.

Ma - come riportato su laleggepertutti.it - "La prassi amministrativa dell’Agenzia Dogane e Monopoli richiede agli esercenti – quindi ai tabaccai, ed anche alle farmacie e parafarmacie – di inserire, nell’istanza di autorizzazione alla vendita al pubblico di questi prodotti, una dichiarazione d’impegno a «osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta»".

Allora qual è la realtà dei fatti?

Come interpretare la legge

Anche la norma che riguarda il rilevamento dell’età anagrafica in relazione ai distributori automatici parla unicamente della vendita di prodotti del tabacco, e-cig o contenitori di liquido in cui ci sia della nicotina. Quindi, la vendita al distributore automatico è teoricamente libera per quanto riguarda i liquidi senza nicotina, ma invece cambia per quanto riguarda la vendita diretta, poiché l’interpretazione data dall’Agenzia Dogane e Monopoli alla complessa normativa di cui abbiamo parlato prima risulta ben chiara. I tabaccai che vendono liquidi con o senza nicotina ai minorenni rischiano una sanzione pecuniaria da 500 a 3000 euro per "inosservanza di prescrizioni e regolamenti", a cui si somma la sospensione della licenza e dell'attività per 15 giorni, con il rischio di revoca totale della licenza in casi di recidiva.

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