La legge n. 53 del 1990 dispone l'istituzione, presso la cancelleria di ogni Corte d'appello, di un albo di persone idonee a ricoprire l'incarico di presidente di seggio elettorale. Tutti gli elettori ed elettrici che desiderino essere iscritti a questo albo devono presentare apposita domanda, indirizzata al sindaco del proprio comune di residenza, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Tra i requisiti indispensabili vi è il godimento dei diritti politici e il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età , i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, gli appartenenti alle forze armate in servizio, medici condotti e ufficiali sanitari, i segretari comunali e ovviamente i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. Tutti gli interessati devono produrre domanda, lo ricordiamo entro fine mese, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso gli uffici comunali. Tenuto conto della frequenza delle elezioni in Italia, ricoprire l'incarico di presidente di seggio può significare, per i giovani diplomati e magari disoccupati, una buona occasione di guadagnare qualcosa facendo anche un'utile esperienza.
Nel corso delle ultime elezioni, le nomine dei presidenti di seggio fatte dal presidente della corte d'appello, hanno prodotto in qualche comune del comprensorio montano alcune polemiche poiché invece di preferire i giovani diplomati e disoccupati del posto, si è optato per persone provenienti da altri paesi, con un aggravio di spesa per le casse pubbliche dovuto al pagamento delle trasferte. Una scelta illogica e dispendiosa e che penalizza i disoccupati del posto, ma sulla discrezionalità del presidente della Corte d'Appello chi mette bocca?