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Proposta di Modifica dello Statuto Unione dei Comuni

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I RAPPRESENTANTI DEI COMUNI Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Monteodorisio, Palmoli, San Giovanni Lipioni, Tufillo, Lentella _____________________________ Al Sindaco del Comune di CUPELLO “ “ Comune di DIGLIOLA “ “ Comune di FRESAGRANDINARIA “ “ Comune di LENTELLA “ “ Comune di MONTEODORISIO “ “ Comune di PALMOLI “ “ Comune di SAN GIOVANNI LIPIONI “ “ Comune di TUFILLO Oggetto: Proposta di Modifica dello Statuto “Unione dei Comuni- T.S.T.” ______________________________________________________________________ I Rappresentanti dei gruppi di minoranza dei comuni di Cupello, Dogliola, Fresagrandinaria, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, San Giovanni Lipioni e Tufillo, in accordo con quanto riportato in oggetto, richiamiamo l’attenzione dei Sindaci e dei Segretari degli stessi comuni per apportare una revisione allo Statuto “UNIONE DEI COMUNI T.S.T.(Trigno-Sinello-Treste). Dopo aver esaminato attentamente lo Statuto, riteniamo di dover rilevare quanto segue: pur rappresentando l’Unione dei Comuni una valida Istituzione, soprattutto per quei piccoli Comuni che quotidianamente vedono ridurre i servizi ed il personale, si ritiene di non poter esprimere un parere pienamente positivo su questo “progetto”, esponendo le seguenti considerazioni: 1) Innanzitutto, non si spiega la ratio dell’aggregazione di Comuni così eterogenei e lontani morfologicamente considerando le diverse esigenze. Se Cupello e Monteodorisio si possono ritenere quasi un’unica realtà, una proiezione della vicina Vasto, non si può dire la stessa cosa per S.Giovanni Lipioni che dista da Cupello (futura sede dell’Unione) molti Km e che, ben 25 Km dal paese dell’Unione più vicino. Inoltre, è piuttosto evidente come i paesi dell’entroterra, come appunto S.Giovanni Lipioni ma anche Palmoli, Tufillo, Dogliola, Liscia, Fresagrandinaria e Lentella, vantino delle esigenze di gran lunga diverse da quelle di Cupello e Monteodorisio sia sul piano dei servizi che sul piano territoriale. 2) Altro punto criticabile è, sicuramente, l’aver prospettato genericamente ai Consigli Comunali la partecipazione all’Unione di ciascun Comune che avrebbe dovuto, secondo noi, essere prospettata ai propri cittadini, esponendo almeno quel minimo di servizi a cui ritiene di aderire in convenzione. Ciò al fine di rendere concretamente trasparente il progetto e favorire una scelta consapevole. 3) Altro aspetto in forte disaccordo con noi Consiglieri, la mancata rappresentatività dei Consiglieri di minoranze a rappresentare il consiglio direttivo formato dai comuni aderenti (art. 11 dello Statuto TST), infatti, lo statuto prevede che ogni Comune partecipi con un solo rappresentante votato a maggioranza in ogni consiglio Comunale, lo riteniamo giuridicamente illegittimo!! Come indicato dall’art.32 del T.U.E.L., comma III, si stabilisce espressamente che, anche per le Unioni dei Comuni, venga garantita la rappresentatività delle minoranze. La norma stabilisce anche che il numero dei componenti degli organi non può comunque, eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell’Ente che, nel nostro caso, dovrebbe essere di abitanti 12235. Pertanto, il numero massimo dei rappresentati dovrebbe essere di 21 ventuno (21 = 20 Consiglieri più 1 Presidente). Se ogni Comune dell’Unione dovesse, nel rispetto della legge, essere rappresentato da due membri della maggioranza ed uno della minoranza i componenti sarebbero 27 (ventisette). A questo pone rimedio la Circolare del Ministero dell’Interno n. 10/2000 dell’08.11.2000, elaborata con riferimento alle Comunità Montane, ma applicabile anche alle Unioni, attesa la parziale identità di disciplina prevista per entrambe che ha chiarito come il limite numerico massimo stabilito per l’organo assembleare può essere superato in eccesso negli stretti limiti in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari in seno all’assemblea consiliare. Tale indirizzo è stato ritenuto e condiviso anche dal Consiglio di Stato con il parere n.1506/2003, reso dalla Sezione 1 il 29.01.2003. Il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto prevalente il principio della garanzia della rappresentanza delle minoranze con la conseguenza di reputare non applicabile al consiglio il limite nei soli casi in cui, per l’entità demografica dell’Ente, venisse ad essere pregiudicata l’attuazione di tale principio. Si consideri che non sono previste indennità, pertanto non si tratta di ingordigia di denaro o di un capriccio della minoranza, ma semplicemente di una rivendicazione di trasparenza e, soprattutto, di partecipazione e democrazia che consenta ai cittadini, a tutti i cittadini, di verificare e controllare l’operato dell’Unione. Pertanto, con questo documento, che firmiamo congiuntamente, chiediamo una rivisitazione del progetto di Unione che tenga realmente conto delle reali esigenze dei singoli Comuni aderenti e, soprattutto, chiediamo una modifica dello Statuto che consenta, come previsto dalla legge, la partecipazione delle minoranze. Non è una nostra idea strampalata ma è l’applicazione di una legge nazionale, gerarchicamente superiore alle fonti normative regionali a volte invocate dagli amministratori per giustificare l’omessa previsione. Perseverare in tale comportamento illegittimo ci costringerebbe ad invocare, in caso di approvazione dello Statuto senza la suddetta modifica, la tutela giudiziaria. Cupello, 22 Ottobre 2010 I Rappresentanti dei Gruppi
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