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Un breve contributo circa il rapporto tra capacità contributiva e imposta sui rifiuti

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Un articolo apparso il giorno 23.11.2010 su questo sito, concernente una proposta dei “Democratici per San Salvo” sulla necessità di sostituire nel Comune di San Salvo la Tarsu con la Tia (Tariffa igiene ambientale), mi ha offerto diversi spunti di riflessione sul tema, anche in considerazione della recente estensione del sistema di raccolta differenziata a tutto il territorio. Con questo brevissimo contributo, vorrei dimostrare come la Tarsu sembri poco compatibile con un sistema generale di differenziazione dei rifiuti, mentre la Tia offre maggiore coerenza con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, ancorando la misura del prelievo a criteri proporzionali alla quantità di produzione e differenziazione dei rifiuti. In materia di imposte, la nostra Costituzione prevede all’art. 53 il principio di capacità contributiva, in virtù del quale "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Il principio di capacità contributiva è espressione di eguaglianza tributaria, inteso non già nel senso che tutti devono contribuire in ugual misura, ma che l’ordinamento deve assicurare uniformità di trattamento a parità di condizioni di capacità contributiva e diversità di trattamento in condizioni di diversità. L’applicazione pratica di tale principio comporta un prelievo maggiore a fronte di capacità contributiva maggiore e, corrispondentemente, un prelievo minore a fronte di capacità contributiva minore. Nel reddito delle persone fisiche, ad esempio, una maggiore capacità a produrre reddito comporterà una maggiore capacità contributiva e una conseguente maggiore imposizione. In materia di imposizione sui rifiuti, invece, il suindicato principio di natura costituzionale si traduce nell’esigenza di assicurare un rapporto di proporzionalità fra imposizione e produzione dei rifiuti. In questo senso, occorrerà determinare il quantitativo di imposta in ragione della maggiore o minore produzione di rifiuti. Com’è noto, la Tarsu viene esclusivamente calcolata sulla base dei metri quadrati dei locali e delle aree occupate dal cittadino, senza tenere conto del numero degli occupanti e, quindi, della concreta quantità prodotta di rifiuti. La principale delle differenze della Tia rispetto alla Tarsu, invece, riguarda proprio i criteri di determinazione del prelievo impositivo. Il sistema di commisurazione della Tia è più complesso, in quanto si suddivide in una quota fissa ed una variabile. La quota fissa è sostanzialmente rappresentativa delle spese generali sostenute dall’Amministrazione per l’organizzazione del servizio (come ad esempio, le quote di ammortamento degli impianti di smaltimento), che in quanto tali non sono proporzionali alla quantità dei rifiuti prodotti. La quota variabile, invece, viene determinata sulla base di specifici parametri normativi, al fine di commisurare il prelievo all’effettiva fruizione del servizio e, quindi, alla produzione dei rifiuti. In questo sistema, i contribuenti vengono suddivisi in due categorie: le utenze domestiche (come le famiglie) e le utenze non domestiche (gli operatori economici). Riguardo alle prime, i parametri di determinazione dell’imposta sono rappresentati dalla metratura del locale (sulla base della superficie di calpestio) e dai componenti del nucleo familiare o dal numero di occupanti effettivi. Per gli operatori economici, invece, oltre alla superficie dei locali, si tiene conto del criterio della produttività media di rifiuti per metro quadrato, in ragione del tipo di attività esercitata dall’operatore. Come si può notare, l’importo finale della Tia viene determinato in ragione di criteri che tengono in considerazione, a differenza della Tarsu, la produttività concreta dei rifiuti, con il risultato di essere maggiormente in linea con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 56 della Costituzione. Ma veniamo all’aspetto più interessante che riguarda la nostra comunità. All'articolo 49, comma 10, del D. lgs. 22/97, e all'articolo 7, comma 1, del D.p.r. 158/99, è previsto che la quota variabile di determinazione della Tia deve essere ridotta in proporzione dei risultati raggiunti mediante la differenziazione dei rifiuti, a differenza della Tarsu per la quale non è prevista alcuna disposizione specifica in tal senso. In applicazione di tale previsione, il Comune potrà ogni anno aggiornare la quota variabile di Tia in ragione dei risultati ottenuti grazie alla raccolta differenziata, con proporzionale diminuzione dell’imposta dovuta dai contribuenti. La Tariffa di igiene ambientale, in conclusione, oltre ad essere maggiormente in linea con il dettato costituzionale di cui all’art. 53, sembra poter svolgere anche una funzione premiale per i contribuenti, dovendosi commisurare in ragione della ricchezza prodotta dalla collettività mediante la differenziazione dei rifiuti.
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