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Impossibile svolgere il referendum regionale. Statuto calpestato

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DICHIARAZIONE DI PIO RAPAGNA': ma che razza di Regione è diventata l'Abruzzo dove, pur essendo previsto dalla Costituzione e dallo Statuto, è materialmente impedito svolgere un normale referendum abrogativo, e in pochissimi si indignano? Il titolo VII dello Statuto della Regione Abruzzo regolamenta i Referendum e la Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2007 stabilisce le modalità di svolgimento dei due soli tipi di referendum proponibili, quello abrogativo e quello consultivo. L'art. 76 dello Statuto, fissando i limiti del referendum abrogativo, stabilisce che ''Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio'', e l'art. 77, in merito agli obblighi del Comitato promotore, recita testualmente che ''La richiesta di referendum abrogativo, formulata in modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per le garanzie statutarie''. La Legge Regionale n. 44 del 19 dicembre 2007, attuativa dei dettati statutari, inserisce invece una serie di ''nuove e diverse'' limitazioni, non contemplate dallo Statuto. Infatti essa ha previsto: con l'art. 3, Comma 3, la seguente ''diversa'' definizione terminologica di limite di ammissibilità: ''L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio regionale''. con l'art. 13, Comma 1, in merito alla indizione del referendum si stabilisce che ''I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l'indizione dei referendum con riferimento alle deliberazioni di procedibilità e di ammissibilità pervenute entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile ed il 30 giugno''. con l'art. 16, relativo a ''sospensione del referendum'', stabilisce che ''Le operazioni e le attività regolate dal presente capo, relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati, sono sospese (''anche''): c) nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per le elezioni politiche o amministrative di almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione''. Il Comitato, dovendo interpretare ed attenersi a queste ''norme diaboliche e sibilline'', si è trovato sino ad ora e si troverà nei prossimi anni nelle seguente condizione materiale: anno 2008 - elezioni politiche anticipate: i referendum eventualmente richiesti ed ammessi nel 2007 sarebbero stati ''sospesi'' e rinviati al 2009; anno 2009 - elezioni amministrative provinciali: i referendum richiesti nel 2007 per il 2008 e rinviati al 2009 sarebbero di nuovo ''sospesi e rinviati'' al 2010, mentre quelli richiesti adesso anno 2008 per il 2009 sarebbero anch'essi ''sospesi e rinviati'' al 2010; anno 2010 - elezioni regionali: tutti i referendum promossi nel 2007, nel 2008 e nel 2009 sarebbero tutti ''sospesi e rinviati'' al 2011, mentre nel 2010 non si potrebbe addirittura nemmeno raccogliere le firme nei sei mesi precedenti e sei successivi alle elezioni regionali. Nel frattempo non è operativo il Collegio per le garanzie statutarie ed il Difensore Civico dichiara di non avere alcun potere in merito: allora, porca miseria, chi è che deve tutelare i diritti referendari dei Cittadini e del Comitato promotore?
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