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Candidature imposte dai partiti, Rapagnà si rivolge alla Corte d'Appello

redazione
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Pio Rapagnà, l'ex parlamentare radicale al sesto giorno di ''indignato digiuno'',si rivolge alla Corte d'Appello e all'Ufficio Elettorale regionale denunciando lo strapotere delle segreterie dei partiti politici. ''Un partito, quale associazione privata, non ha il potere di decidere la esclusione di cittadini-elettori che, intendendo concorrere con ''metodo democratico'' a determinare la politica nazionale, richiedono la candidatura impegnandosi a tutelare l'interesse pubblico ed a perseguire il bene comune. - attacca Rapagnà - La Carta Costituzionale stabilisce quanto segue: art. 1, Comma 2: ''La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione''; art. 2: ''La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale''; art. 4, Comma 2: ''Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società''; art. 49: ''Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale''; art. 51: ''Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge''; e infine l'articolo 67 afferma che ''Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato''. E' chiaro, dunque, che sono la Costituzione, le Leggi ed i patti sociali a stabilire quale debba essere il ''metodo democratico'' per permettere l'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi dei cittadini, ed in particolare l'accesso alle candidature, alle funzioni pubbliche ed alle cariche elettive: non sono certo, in via esclusiva ed in regime di monopolio, i Partiti ed i loro apparati privatistici. Invece i partiti e le forze politiche utilizzano i Cittadini, e le ''formazioni sociali'' ove questi svolgono la loro personalità, a loro esclusivo e privato beneficio elettorale ed economico. Non è applicato al loro interno il ''metodo democratico'' costituzionalmente previsto da 60 anni, nemmeno per la scelta dei candidati da inserire nelle ''liste bloccate'', ignorando e cancellando, tra l'altro, il diritto di associarsi ''liberamente'' in partiti e quello conseguente di ''concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale''. Inoltre, con i candidati capilista ''paracadutati'' ed imposti dall'alto e dall'esterno, si toglie ad una Regione intera ogni possibilità di eleggere una rappresentanza della Nazione di espressione locale, e viceversa si nega la rappresentanza territoriale in ambito nazionale. Per questo molte piccole regioni, ed anche l'Abruzzo, hanno perso ''nei fatti e negli atti'' ogni autonomia elettiva e il fondamento stesso del sistema parlamentare rappresentativo stabilito dalla nostra Costituzione: ciò ad esempio è più evidente e scandaloso nel caso del Senato, dove vigono criteri di elezione e di ripartizione dei seggi in ambito regionale, compreso il premio di maggioranza. I grandi Partiti, ma anche i piccoli, per molto tempo hanno ''sbarrato la strada'' alle ''formazioni sociali'', ai movimenti, alle associazioni ed agli stessi comitati spontanei e singoli Cittadini, impedendo loro di accedere in Parlamento, mentre la stessa Legge elettorale (forse incostituzionale) considera questi '' Cittadini e formazioni sociali'' al massimo quali semplici ''fiancheggiatori'' dei Partiti e delle Liste, consentendo ad essi di svolgere una incomprensibile ''propaganda elettorale indiretta'', gestita poi ''direttamente'' dagli stessi Partiti e Liste di riferimento. Chiedo alla Corte d'Appello di L'Aquila ed all'Ufficio Elettorale regionale di accertare e verificare se, in queste ore e nella nomina dei rispettivi candidati a ''funzioni pubbliche ed elettive'', i Partiti ed i delegati alla presentazione delle Liste, abbiano rispettato ''anche formalmente'' lo spirito e la sostanza della Carta Costituzionale e se sia stato attuato il ''metodo democratico'' da essa preordinato e disposto''.
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